Lo scopo della previsione del versamento dell’ assegno divorzile da parte di un coniuge a quello più “debole” è quello di garantirne il sostentamento in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia in grado di procurarselo (ad esempio: quando è ancora troppo giovane per trovare un’occupazione, quando è troppo anziano per impiegarsi; quando è gravemente malato o invalida e incapace di poter guadagnare; quando non ha maturato una formazione e un’esperienza lavorativa per dedicarsi – d’accordo con il coniuge – al ménage familiare, quando l’ex coniuge – di solito la moglie – si è occupata unicamente della famiglia, d’accordo con il marito, consentendo a quest’ultimo di concentrarsi sulla carriera).

Dopo un’approfondita fase di verifica del diritto all’assegno, il giudice dovrà valutare se il coniuge più debole non è in grado di sostenersi o l’impossibilità di procurarseli, tenendo presenti elementi quali l’esistenza di altri redditi, la capacità lavorativa, la disponibilità di una abitazione.

La quantificazione dell’assegno non avverrà in base al tenore di vita della coppia durante il matrimonio.

Nella determinazione dell’entità dell’assegno inciderà il contributo fornito da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, il reddito e la durata del matrimonio.