Tale procedura consente ai coniugi, assistiti entrambi dal proprio avvocato, di addivenire ad un accordo in relazione ad una delle ipotesi sopra elencate senza la necessità di rivolgersi ad un Tribunale. L’accordo eventualmente raggiunto produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i rispettivi procedimenti.
Con l’avvento di tale legge, pertanto, il potere di modificare lo status di coniuge spetta non solo all’autorità giudiziaria ma anche ai privati i quali potranno regolamentare il proprio rapporto dopo la separazione o il divorzio o modificarne le condizioni sia dal punto di vista patrimoniale sia in relazione all’affidamento della prole ed all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Non è consentito invece il ricorso a tale procedura in caso di regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento di figli di coppie non sposate.