Sebbene si tratti di due eventi oggi piuttosto frequenti, spesso si dimentica l’effetto dirompente che l’ affrontare un divorzio o una separazione determinano su un nucleo familiare, sia a livello pratico che psicologico: per questo crediamo che possa essere utile sottolineare le differenze che intercorrono tra divorzio e separazione, specificare cosa si intende per separazione e cosa si intende per divorzio, quali sono le ripercussioni che la separazione produce sul matrimonio, e quali gli obblighi che devono mantenere i coniugi dopo il divorzio.

 

Cosa si intende per separazione?

La separazione tra coniugi è una sospensione degli effetti del matrimonio, in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio: si tratta dunque di una situazione temporanea, durante la quale vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal vincolo, ma sussistono per entrambi l’ obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e di assistere materialmente chi dei due risulti economicamente più debole.

Due sono le tipologie di separazione alle quali è possibile accedere:

  • separazione legale: nella quale si ricorre al giudice, o alla negoziazione assistita da avvocato o alla dichiarazione di fronte al Sindaco; a sua volta può essere distinta in:
  • 1) Consensuale: quando sussiste accordo tra i coniugi sulle condizioni della separazione
  • 2) Giudiziale: quando non si raggiunga un accordo per cui, a seguito di un procedimento promosso da quello dei due (assistito necessariamente da un difensore) che ritiene intollerabile la prosecuzione della convivenza (o anche pregiudizievole per la prole), si perviene ad una sentenza
  • separazione di fatto: si basa su un accordo informale dei coniugi, ma non comportando l’intervento di un giudice non determina conseguenze giuridiche automatiche e quindi ciascuno può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza.

Come già detto, tra gli effetti della separazione si annoverano la cessazione:

  • dell’obbligo di convivenza
  • dell’obbligo di assistenza
  • della comunione legale
  • della presunzione di paternità
  • dell’uso del cognome coniugale.

Al contrario, non sciogliendosi il vincolo coniugale, perdurano:

  • Il dovere di assistenza materiale che si trasforma in diritto al mantenimento (sotto forma di assegno mensile) per quello dei due più debole economicamente
  • Le responsabilità genitoriali, giacché il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (i nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
  • diritti di successione di un coniuge nei confronti dell’altro (sino al divorzio), a meno che non sia intervenuta separazione con addebito
  • La pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto (TFR) e l’indennità di mancato preavviso.

L’obbligo di fedeltà invece risulta attenuato, mentre non è giustificata una condotta lesiva della reputazione dell’altro coniuge.

Gli effetti della separazione tra coniugi appena citati cessano nel caso di riconciliazione, che può avvenire anche di fatto, purché si tratti della ricostituzione di una vera comunione di vita (che comporta, chiaramente, la riattivazione anche di tutti gli altri doveri propri del matrimonio).

 

Cosa si intende per Divorzio?

Chiedere il divorzio equivale a porre definitivamente fine al matrimonio, con la cessazione di ogni precedente legame e dovere, vale a dire l’obbligo di convivenza, fedeltà e assistenza (fa eccezione l’assegno di mantenimento), i diritti successori (per cui la morte dell’uno non determina che l’altro ne diventi erede, salvo la possibilità di rivendicare una quota della pensione di reversibilità, e una parte del TFR conseguente alla chiusura di un rapporto di lavoro).

Si può procedere con il divorzio in un periodo di sei mesi se ci si è separati consensualmente o un anno in caso di separazione giudiziale (l’anno decorre dalla prima udienza davanti al Presidente del Tribunale); tuttavia è possibile divorziare senza preliminare separazione qualora:

  • il matrimonio non sia stato consumato
  • si verifichino determinate situazioni di carattere penale (la commissione di reati particolarmente gravi)
  • il matrimonio celebrato all’estero venga annullato o sciolto
  • ci sia una rettifica di attribuzione di sesso.

Il modo più immediato e indolore per divorziare è accordarsi su tutti gli aspetti (dalla divisione dei beni all’assegno di mantenimento, dall’affidamento dei figli alle visite), giacché qualora sussista accordo si potrà chiedere il divorzio:

  • In Comune (a meno che non sia previsto il trasferimento di beni mobili o immobili, oppure si abbiano figli minorenni o portatori di handicap): il Sindaco o un ufficiale di stato civile raccoglie il consenso dei coniugi e redige l’atto di divorzio, senza che siano necessari altri adempimenti e attendendo al massimo 30 giorni per concludere l’intera procedura
  • Con la negoziazione assistita (anche in presenza di figli minori o portatore di handicap e pure se si stiano effettuando passaggi di proprietà di beni): ciascuna parte nomina un avvocato e questi redigono un accordo che viene sottoscritto dai coniugi e “convalidato” dal tribunale, e anche in questo caso le tempistiche dovrebbero essere di un mese
  • In tribunale: si presenta un ricorso congiunto e viene fissata un’udienza in cui le parti, a seguito di un tentativo di conciliazione, confermano la volontà di divorziare, per cui la sentenza, dopo essere passata dal pubblico ministero, diviene definitiva, ma in questo caso i tempi possono anche superare i 4-6 mesi.

Purtroppo, qualora non ci sia accordo, l’unico modo per divorziare è in via giudiziale, ossia con una causa: tempi e costi chiaramente si dilateranno.

 

Dubbi e risposte

Separazione e divorzio, come precisato nell’ouverture, sono due eventi tanto dirompenti nella vita dei singoli e dei nuclei familiari da generare inevitabilmente ansia, paura, frustrazione e senso di fallimento, oltre a dubbi, perplessità e domande: ed è proprio a questi che vogliamo dare risposta, con dei quesiti diretti.

1) Cosa succede se uno dei due coniugi si rifiuta di firmare l’accordo di divorzio?

L’altro può ugualmente agire in tribunale anche in sua assenza: il giudice valuterà la domanda e, constatata l’intollerabilità della convivenza, disporrà il divorzio.

2) Quali sono i diritti di un padre separato?

La legge, almeno sul piano formale, afferma che i genitori sono uguali nei rapporti coi figli: dunque entrambi hanno gli stessi doveri (di istruzione, mantenimento ed educazione), ma anche gli stessi diritti (non a caso la regola generale in caso di separazione è l’affido condiviso). Nella realtà delle cose però si è consolidata col tempo una prassi giudiziaria che privilegia le madri nella collocazione prevalente della prole presso di loro (con la conseguente assegnazione della casa familiare).

3) Cosa accade ai beni di una coppia in caso di separazione?

La comunione dei beni scatta automaticamente col matrimonio, a meno che i coniugi non chiedano espressamente la separazione dei beni, e con la sentenza di separazione la comunione si scioglie e tutto viene distribuito in parti uguali (attività e passività), provvedendo a vendere i beni indivisibili e a spartirne il ricavato.

4) Che fine fa la casa coniugale?

Continuare ad abitare nella casa familiare non dipende dal regime patrimoniale scelto, da chi ne sia il proprietario (o locatario), o da chi l’abbia materialmente pagata, ma fondamentalmente da chi dei due risulti il genitore convivente coi figli, anche se maggiorenni. Chiaramente, per mantenere il diritto sulla casa assegnata, il soggetto deve effettivamente abitarla, senza poterla dare in locazione ad altri, e provvedendo al pagamento delle spese ordinarie di gestione (quelle straordinarie vanno equamente divise).

Il diritto all’assegnazione della casa spetta al genitore convivente con i figli anche in caso di scioglimento di famiglie di fatto.

Più incerta l’assegnazione in assenza di figli: in questi casi viene agevolato chi ne risulti il proprietario.

5) Come si accede all’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è una contribuzione economica che, in caso di separazione, viene versata periodicamente da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli, ma per garantirselo è necessario che:

  • venga fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente
  • al coniuge che richiede l’assegno non sia stata addebitata la separazione
  • il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri”
  • il coniuge che lo corrisponde disponga di mezzi economici idonei.

Come anticipato, si distingue:

  • l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, qualora questi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il precedente tenore di vita (a meno che, come si diceva, non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione, nel qual caso può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, cioè a quanto necessario per il sostentamento)
  • l’assegno di mantenimento a favore dei figli, tenendo in considerazione: le esigenze del figlio; il tenore di vita tenuto in precedenza dal minore; la situazione reddituale dei genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli. Qualora il coniuge obbligato sia inadempiente, può essere ordinato che parte dei suoi redditi vengano versati all’altro genitore a favore dei figli.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del genitore cessa solo col conseguimento della maggiore età (18 anni) unitamente alla raggiunta indipendenza economica della prole.