Il legislatore riconosce la possibilità che i coniugi prevedano, nell’ambito della regolamentazione dei loro rapporti a seguito della crisi coniugale, disposizioni in base alle quali si trasferiscano a vicenda determinati diritti immobiliari.

Si tratta di pattuizioni riconosciute legittime anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte in quanto espressione dell’autonomia negoziale attribuita alle parti dalla legge.

Gli accordi tra coniugi possono, altresì, contenere trasferimenti o promesse di trasferimento a favore di soggetti terzi, solitamente i figli.

In tali casi, poiché i figli non intervengono nei procedimenti di separazione o divorzio, la relativa pattuizione avrà natura di contratto a favore di terzi (ove si proceda con il trasferimento immediato dell’immobile) o di contratto preliminare a favore di terzi, che renderà proponibile, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, la domanda di esecuzione in forma specifica per ottenere l’attuazione coattiva della prestazione da parte del promittente inadempiente.

Negli accordi di separazione e di divorzio i coniugi potranno anche semplicemente obbligarsi alla stipulazione di un successivo atto traslativo.

È possibile effettuare trasferimenti immobiliari anche in sede di procedura di negoziazione assistita da avvocati, facendosi assistere da un notaio per rendere l’atto idoneo alla successiva trascrizione.