Tutti i provvedimenti emanati nell’ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, come quelli assunti a seguito del venir meno della convivenza more uxorio, sono modificabili e revocabili in base alla necessità di un costante adeguamento dei provvedimenti medesimi alle esigenze concrete.

Il presupposto che può legittimare la richiesta di modifica di provvedimenti resi nell’ambito di giudizi di separazioni o divorzi è la sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero fatti nuovi sopravvenuti tali da mutare la situazione preesistente e comportare la necessità di una diversa regolamentazione, come espressamente stabilito dall’ultimo comma dell’ art. 156 c.c..

Se ciò che si mira ad ottenere è invece una diversa valutazione dei fatti e delle circostanze posti a fondamento del provvedimento di cui si chiede la modifica, ciò dovrà essere fatto valere con i relativi mezzi di impugnazione.

La modifica delle condizioni di separazione e divorzio successive alla sentenza definitiva si apportano con procedimenti collegiali che seguono il rito camerale. Tali procedimenti dovranno essere proposti anche per l’ipotesi nella quale la modifica delle statuizioni avvenga su accordo delle parti. In tal caso i coniugi dovranno depositare un ricorso ex art. 710 c.p.c. o art. 9 L. 898/1970 in via congiunta al fine di ottenerne la ratifica da parte del Tribunale ove ritenga gli accordi conformi e non lesivi degli interessi della prole.

Ad analogo risultato le parti potranno giungere anche attraverso la procedura di negoziazione assistita da avvocati ex legge 162/2014, previa autorizzazione in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave o nulla osta del Pubblico Ministero negli altri casi, oppure ancora, tramite accordo avanti l’ Ufficiale di Stato Civile, in assenza di figli. La richiesta di modifica oggetto del ricorso ex art. 710 non potrà riguardare il contenuto delle statuizioni concordate in sede di separazione consensuale.

Il procedimento di modifica si conclude con l’ emissione di un decreto motivato (che deve statuire anche sulle spese), sempre revocabile o modificabile dal Tribunale stesso, fatti salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Il provvedimento emesso a definizione del procedimento ex art. 710 c.p.c. è immediatamente esecutivo.

I provvedimenti di modifica possono essere sempre a loro volta nuovamente modificati o revocati con un successivo giudizio ex art. 710 c.p.c. o 9 legge n. 898/1970, ma non ai sensi dell’ art. 742 c.p.c.