Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle relazioni extraconiugali intrattenute da un coniuge attraverso l’ormai sempre più elevata gamma di modalità offerta dal web, precisando se tale comportamento possa costituire violazione dell’obbligo di fedeltà e conseguente motivo di addebito della separazione (Cass. nr. 9384/2018).

Come noto, l’ obbligo di fedeltà rappresenta uno dei principale doveri nascenti dal matrimonio che si fonda proprio sul principio della esclusività tra uomo e donna.

In generale, il tradimento mette a repentaglio il rispetto e la fiducia nei confronti dell’altro coniuge e può essere considerato motivo di addebito della separazione salvo che quest’ultima non sia stata provocata da altre cause pregresse ovvero sia la conseguenza di un più complesso fallimento del rapporto coniugale (si vedano ex multis Cass. 16172/2014, Cass.8713/2015, Cass. 16859/2015).

Il coniuge al quale viene addebitata la separazione subisce conseguenze economiche di una certa rilevanza, quale l’esclusione al diritto di percepire il mantenimento da parte dell’altro coniuge salvo gli alimenti e la perdita dei diritti di successione.

Normalmente vige il tradizionale principio secondo il quale intrattenere una relazione extraconiugale deve presumersi come causa efficiente del formarsi o del consolidarsi di una situazione definitiva di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare l’addebito della separazione. Ciò ben si comprende laddove la violazione del dovere di fedeltà costituisce una grave inadempienza degli obblighi coniugali, salvo che, si ribadisce, non si accerti la mancanza del nesso causale con la crisi coniugale.

In tale quadro, è opportuno evidenziare la questione dell’ onere probatorio a carico delle parti, precisando che grava sul coniuge tradito, il quale chieda la pronuncia di addebito, dimostrare il fatto della infedeltà idoneo a rendere intollerabile la convivenza, mentre al coniuge infedele spetterà provare la sussistenza di una crisi coniugale anteriore che abbia avuto come conseguenza la relazione extraconiugale dell’altro (si vedano ex multis Cass. 11516/2014, Cass. 10823/2016).

Sotto tale prospettiva, va ricordato come la condotta del coniuge tradito che, successivamente alla scoperta relazione extraconiugale del partner, abbia intrattenuto, per “ripicca” o ritorsione, una relazione con un’altra persona, va sottratta alla comparazione del comportamento dell’altro coniuge che abbia tradito per primo laddove determinante la definitiva rottura del matrimonio (v. Cass. 8548/2011, Cass. 3318/2017).

Esposte le suddette premesse, occorre identificare nello specifico quali siano i comportamenti idonei ad integrare la violazione dell’obbligo della fedeltà.

Escluso il caso scolastico del coniuge colto in flagranza nell’atto del rapporto carnale con altro uomo o donna, va ricordato come i mutati costumi sociali ed il progresso tecnologico, con l’avvento soprattutto di internet, hanno mutato notevolmente il contesto di riferimento di tutte quelle circostanze a cui sono ricollegabili le ipotesi di condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e quindi quelle relative alla fedeltà.
In questi termini, anche in mancanza di prova di “incontri sessuali” con una terza persona non pare sufficiente ad escludere l’addebito ove venga dimostrata l’esistenza di un legame caratterizzato da reciproco coinvolgimento sentimentale, capace di ferire, per la conoscenza all’esterno della relazione, la dignità dell’altro coniuge tanto da minare l’impegno alla dedizione fisica e spirituale, espressione di quella fusione morale che si realizza con il matrimonio.

In tale ottica, un coinvolgimento sentimentale così percepito e percepibile nell’ambiente esterno e, quindi, capace di offendere l’onore ed il decoro del partner, è idoneo a provocare la richiesta di addebito della separazione; non lo è invece quando si risolve in quello che si può definire “amore platonico”, purché mantenga un profilo di non pubblico dominio.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che una relazione amorosa possa essere causa di addebito anche se priva di alcun incontro personale o carnale, ad esempio, allorché essa venga alimentata via internet ed accompagnata da messaggi particolarmente espliciti e chiaramente allusivi, corredati da materiale video o fotografico (A tal riguardo vedasi una recente sentenza del Tribunale di Roma 12/01/2016 n° 456 relativa al caso d uomo “inchiodato” per dei post su Facebook dalla moglie).

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte afferma che affinché si concretizzi violazione dell’obbligo di fedeltà è sufficiente la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet da considerarsi “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione“.

La importante decisione della Cassazione, pertanto, sembrerebbe eliminare la distinzione tra infedeltà reale e virtuale, poiché in entrambi i casi la fiducia tra i coniugi viene a compromettersi ed il matrimonio ne risente inevitabilmente.

In conclusione, “flirtare” navigando sui siti di dating costituisce condotta per sé stessa equiparabile al tradimento.